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Trasferimenti di sede in Italia, limiti alla rilevanza fiscale dell’avviamento

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Con la Risoluzione 5 novembre 2019, n. 92/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dettata per i trasferimenti di residenza in Italia alla luce del disposto dell’art. 166-bis del Tuir, nella versione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, è stato precisato che non è possibile attribuire automatica rilevanza fiscale alla posta allocata contabilmente ad avviamento dall’incorporante e corrispondente al disavanzo emerso a seguito della fusione per incorporazione.

Tale posta, infatti, non è riconducibile alle “attività” e alle “passività” del soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia mediante l’operazione straordinaria, in quanto emerge nel bilancio dell’incorporante solo successivamente al perfezionarsi della medesima operazione straordinaria come disavanzo da fusione contabilmente imputato dallo stesso soggetto ad avviamento.

Si tratta – spiega l’Agenzia – di una soluzione coerente con la Risoluzione n. 69/E del 2016, dalla quale si desume che tra gli asset suscettibili di valorizzazione ai sensi del citato art. 166-bis del Tuir non è riconducibile l’avviamento autoprodotto all’estero. Si ricorda che con la Risposta all’istanza di interpello 31 ottobre 2019, n. 460, l’Agenzia aveva fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 166-bis .

Era stato sottolineato in particolare che il presupposto consistente nell’esercizio di un’impresa commerciale, cui è subordinato il regime di valorizzazione dei beni in ingresso nel nostro ordinamento, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa secondo l’ordinamento domestico, a prescindere dall’attività economica concretamente svolta dai medesimi.

Di conseguenza, la qualifica di holding di partecipazioni della società non è di ostacolo all’applicabilità della disciplina in esame. L’Agenzia aderisce quindi ad una interpretazione estensiva della norma in esame, in linea con la Risoluzione 5 agosto 2016, n. 69/E; tale conclusione appare coerente con la ratio della norma, volta a ripartire correttamente la potestà impositiva tra le giurisdizioni coinvolte nell’operazione di trasferimento ed evitare, conseguentemente, che plusvalori e minusvalori che sono maturati fuori dal reddito d’impresa italiano possano concorrere alla formazione dello stesso.

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