Trasparenza fiscale di un fondo istituito all’estero
Ai Fondi costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni (ossia il Regno Unito) e sono soggetti alla regolamentazione e alla vigilanza da parte della FCA trovano applicazione i regimi di esenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996 e all’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973; è il chiarimento contenuto nell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate n. 194, del 24 luglio 2025.
Nel caso in esame una società con sede legale nel Regno Unito operante, su autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza locale ossia la Financial Conduct Authority (c.d. “FCA”), in qualità di gestore del fondo Gamma (“Fondo” o “ACS”), istituito nel medesimo Paese di residenza dell’Istante.
La società istante nel porre una serie di quesiti all’Agenzia delle Entrate chiede anche di confermare, o meno, in presenza dei requisiti normativamente previsti, la possibilità per questi fondi e i relativi sub-funds di beneficiare delle esenzioni disciplinate dall’ordinamento domestico con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti predetti strumenti finanziari italiani, indipendentemente dalla circostanza che il Fondo e i relativi comparti siano considerati fiscalmente trasparenti nel Regno Unito.
Osserva l’Agenzia delle Entrate che riguardo a tali titoli, la società istante chiede di confermare se sia possibile, per l’ACS e i relativi sub-funds, di beneficiare delle esenzioni previste dall’ordinamento domestico con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti dai predetti strumenti finanziari italiani previsti da:
- l’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996;
- l’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973;
- l’art. 23, comma 1, lettera f), del TUIR;
- l’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 461/1997.
Come dichiarato dalla società istante, il Fondo e i rispettivi sub-funds sono costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni (ossia il Regno Unito) e sono soggetti alla regolamentazione e alla vigilanza da parte della FCA.
Pertanto, nel presupposto della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni fornite dalla società istanter, nonché degli altri presupposti previsti dalle relative disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene possano trovare applicazione i regimi di esenzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 239/1996 e all’art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 23, lettera f), del TUIR, non sono soggette a tassazione per mancanza del requisito territoriale le plusvalenze realizzate su obbligazioni e partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati e, ai sensi del comma 5, dell’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997, le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del comma 1, dell’art. 67, del TUIR.



