Trasporto rifiuti: IVA al 10%
Il trasporto di rifiuti sconta l’aliquota IVA del 10% anche quando è finalizzato al conferimento in discarica o all’incenerimento senza recupero energetico, trattandosi di un’operazione autonoma di gestione e non accessoria alle fasi di smaltimento.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 6/2026 in materia di aliquota IVA del trasporto di rifiuti, anche finalizzato al conferimento in discarica e all’incenerimento senza recupero efficiente di energia – n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 49, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il chiarimento interviene a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che hanno escluso dall’aliquota agevolata le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia, assoggettandole all’aliquota ordinaria del 22%.
Restano invece agevolate le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti.
Nel caso prospettato, l’Associazione istante – rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica – ha evidenziato criticità applicative con riferimento alle prestazioni di trasporto, chiedendo se tali attività:
- dovessero seguire il regime IVA della fase finale di smaltimento;
- oppure mantenere un’autonoma qualificazione.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, acquisito il parere tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha chiarito che il trasporto rientra nella nozione di “gestione dei rifiuti” di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 ed è “ontologicamente autonomo e distinto” rispetto alle altre fasi, quali raccolta, recupero o smaltimento.
Ne consegue che l’esclusione dall’agevolazione riguarda esclusivamente le operazioni di conferimento in discarica e incenerimento (D1, D10 e D11), intese come consegna dei rifiuti agli impianti, e non anche la fase antecedente del trasporto. Quest’ultima, non essendo espressamente esclusa dalla norma, continua a beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che tale qualificazione autonoma comporta il superamento di ogni possibile vincolo di accessorietà ai sensi dell’art. 12 del Decreto IVA.
In applicazione di tali principi, viene confermato che il trasporto di rifiuti è sempre assoggettato all’aliquota del 10 per cento, indipendentemente dalla causale indicata nel formulario e dalla destinazione finale degli stessi, sia essa recupero o smaltimento, inclusa la discarica.
In conclusione: la società Alfa deve applicare l’aliquota IVA agevolata al trasporto con causaledi smaltimento D1; applica al trasporto con causale R13 l’aliquota IVA al 10%, senza distinzioni in merito alla destinazione finale dei rifiuti.



