Con la risposta all’istanza di interpello 20 febbraio 2019, n. 65 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni di gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili in portafoglio, rese da una società a favore di un fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso:
Nella fattispecie in esame, inoltre, la società che gestisce tale fondo (Società di gestione – Sgr) risulta iscritta all’Albo della Banca d’Italia dei gestori di FIA (“Fondi di investimento alternativi”) comunitari, e ai fini Iva è identificata direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – trattandosi di beni immobili situati nel territorio dello Stato italiano – devono intendersi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), del richiamato D.P.R. n. 633/1972, e dovranno pertanto essere assoggettate ad Iva nel nostro Paese.
Ai sensi della norma da ultimo citata, in deroga all’art. 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, tra l’altro, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato in Italia.
Le citate disposizioni recepiscono nell’ordinamento italiano gli artt. 44 e 47 della Direttiva Iva, secondo cui:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia non sono invece territorialmente rilevanti ai fini Iva nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, quando le attività svolte siano riconducibili alla “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari”, di cui all’art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (come, ad esempio, prestare assistenza alla società di gestione “in opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili”). Tali servizi, autonomamente remunerati in misura percentuale rispetto al valore degli immobili oggetto di acquisto/cessione, sono da considerare, secondo l’Agenzia, funzionali al processo di investimento in beni immobili da parte del gestore del Fondo.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.