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Trattamento Iva e registro dell’azione di regresso del fideiussore

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Per la giurisprudenza di legittimità, quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto ha versato al creditore, non fa valere il credito “da corrispettivo” per la prestazione di servizi resa al debitore medesimo, bensì si limita ad esercitare i diritti già spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui effettuato.

Per la Corte di Cassazione, inoltre, la natura accessoria del contratto di fideiussione ha una valenza civilistica, mentre in ambito tributario – e in particolare nell’ambito dell’imposta di registro, in cui viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva – viene in rilievo il principio dell’autonomia dei singoli negozi, escludendosi espressamente “l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva”.

Di conseguenza, il diritto di regresso nasce come diritto nuovo ed autonomo in capo al suo titolare per effetto dell’avvenuto pagamento nei confronti del creditore, e ciò sia rispetto al rapporto intercorso tra il creditore e il debitore principale e alla natura della relativa obbligazione, sia rispetto a quello derivante dal contratto di fideiussione.

Con il regresso, infatti, il fideiussore che ha pagato agisce nei confronti del debitore principale rimasto inadempiente per il recupero delle somme tassativamente indicate nell’art. 1950 del codice civile, a prescindere dai rapporti pregressi.

Tali principi sono condivisi dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale:

  1. ai fini Iva, pur rientrando “l’assunzione di fideiussioni” nel campo di applicazione del tributo (seppur in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), l’azione di regresso, per il suo carattere autonomo e meramente “restitutorio”, non risulta alla stessa ricollegabile;
  2. per quanto riguarda l’imposta di registro, ai fini della individuazione del trattamento fiscale da applicare alla condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, rileva esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio recante una “condanna al pagamento di somme o valori”, con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3 per cento, ai sensi dell’art. 8 della Tariffa , Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Risoluzione 30 luglio 2019, n. 70/E ).

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