In materia di tributi locali, i comuni, le province e le città metropolitane sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza.
Pertanto devono essere inviati:
Non devono invece essere trasmessi al Mef:
Sono alcune delle indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF , con la quale viene fornito un riepilogo delle regole attualmente vigenti in merito alla data di efficacia delle delibere relative alle entrate tributarie degli enti locali, alla luce delle novità introdotte recentemente dall’art. 15-bis del “decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).
La norma da ultimo citata ha tra l’altro attribuito alla pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it il valore di pubblicità “costitutiva” con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.
Prima di questa modifica, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le delibere concernenti l’Imu, la Tasi e l’addizionale comunale all’Irpef, mentre – come spiegato dalla circolare in commento – svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.
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