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Trust estero interposto: l’Agenzia delle Entrate richiama la centralità dello spossessamento effettivo del patrimonio

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Con la risposta a interpello n. 81 del 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta la qualificazione fiscale di un trust estero ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiarendo quando un trust possa essere considerato fiscalmente interposto rispetto al beneficiario che trasferisce la residenza fiscale in Italia.

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo ricordando che l’istituto del trust ha come effetto principale la segregazione patrimoniale, per cui i beni costituiscono un patrimonio separato rispetto a disponente, trustee e beneficiari.

In particolare, la circolare n. 61/E del 2010 evidenzia che non possono considerarsi fiscalmente validi i trust istituiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. L’Agenzia ribadisce infatti che se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti.

L’Amministrazione finanziaria rileva che la beneficiaria conservando poteri decisionali in merito alla destinazione finale dei beni tramite strumenti dispositivi quali testamento o contratto fiduciario, permangono poteri di influenza sui beni in trust, potendo limitare la gestione del Trustee, che risulta, di fatto, condizionata dalla volontà della stessa.

Da tale ricostruzione deriva la conclusione dell’Agenzia il Trust debba considerarsi un trust interposto rispetto all’Istante mancando il reale spossessamento dei beni.

La contribuente, dal periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia, sarà tenuta a:

  • obblighi di dichiarazione dei redditi, comprensivi dei redditi del Trust;
  • obblighi di monitoraggio fiscale;
  • obblighi di versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

La risposta n. 81/2026 conferma dunque un orientamento ormai consolidato: la qualificazione fiscale del trust non dipende dalla forma giuridica o dalla qualificazione attribuita dall’ordinamento estero, ma dalla verifica sostanziale di due elementi centrali:

  • l’effettiva autonomia gestionale del trustee;
  • il reale spossessamento dei beni da parte del disponente o del beneficiario.

In assenza di tali presupposti, il trust viene riqualificato come soggetto interposto, con piena imputazione fiscale dei redditi al soggetto residente in Italia e conseguente applicazione degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio previsti dall’ordinamento tributario italiano.

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