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Trust trasparente estero: esclusa l’IVAFE per il beneficiario residente

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Il beneficiario residente di un trust “trasparente” non residente non è tenuto al versamento dell’IVAFE qualora non detenga, neppure indirettamente, i prodotti finanziari del trust né sia titolare di diritti reali sugli stessi.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 84/2026 avente ad oggetto: assenza di presupposto impositivo IVAFE per il beneficiario di trust “trasparente” non residente.

Il chiarimento tiene conto dell’orientamento interpretativo già tracciato dalla prassi in tema di trust opachi, estendendone gli effetti anche alle fattispecie di trust trasparenti, laddove la posizione del beneficiario si configuri come meramente creditoria e non comporti alcuna forma di possesso o detenzione qualificata delle attività finanziarie estere.

Nel caso esaminato, l’Istante, cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, risulta beneficiario di un trust irrevocabile istituito negli Stati Uniti e ivi fiscalmente residente.

Il patrimonio del trust è costituito da un portafoglio finanziario detenuto all’estero, comprendente fondi monetari, azioni, exchange traded funds e titoli obbligazionari pubblici statunitensi.

In base all’atto istitutivo:

  • il beneficiario non ha alcun diritto sul capitale, né poteri di gestione o influenza sul trustee,
  • ma esclusivamente il diritto a percepire i redditi prodotti dal trust per tutta la vita.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando il quadro normativo dell’IVAFE di cui all’art. 19 del D.L. n. 201/2011, ribadisce che il presupposto impositivo si fonda sulla detenzione di attività finanziarie estere da parte di soggetti residenti.

Tale detenzione, precisa l’Amministrazione finanziaria, non può ritenersi sussistente in capo al beneficiario che non instaura alcun rapporto diretto con i beni segregati nel trust.

In particolare, viene evidenziato che la titolarità dei beni spetta esclusivamente al trustee, il quale li amministra con poteri analoghi a quelli del proprietario, mentre il beneficiario vanta unicamente una posizione giuridica assimilabile a un diritto di credito alla percezione dei redditi. Nel caso di specie, inoltre, l’Istante non impiega capitale proprio né assume rischi connessi agli investimenti effettuati dal trust.

Alla luce di tali elementi, l’Agenzia delle Entrate conclude che, in assenza di proprietà, diritti reali o detenzione delle attività finanziarie, non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’IVAFE in capo al beneficiario.

Resta fermo, come precisato, l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW, già pacificamente riconosciuto per i beneficiari residenti di trust esteri trasparenti.

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