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Utilizzo del credito IRPEF in caso di presentazione dichiarazione integrativa

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Una volta scaduti i termini di presentazione del modello dichiarativo si può procedere a rettificarlo oppure integrarlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, utilizzando il modello conforme al periodo d’imposta emendato. A tal fine occorre ribadire che non è considerata integrativa la dichiarazione presentata a correzione di una precedente, ma entro l’ordinario termine di trasmissione. Trattasi di dichiarazione “correttiva nei termini”, che, in quanto tale, non postula il pagamento di alcuna sanzione. Diversamente, l’invio di una dichiarazione integrativa fa emergere la necessità di versare una sanzione amministrativa in misura fissa di euro 250, eventualmente ravvedibili versando la quota parte d’imposta attraverso il modello F24 (codice tributo 8911).

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ha ridefinito e ampliato a favore del contribuente le ipotesi in cui è ammessa l’integrazione della dichiarazione. A seguito di questa modifica il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per l’invio di quella dell’anno successivo ed entro i termini di accertamento, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Cercando di sintetizzare gli aspetti principali afferenti la gestione del credito IRPEF che emerge da una dichiarazione integrativa occorre distinguere in base al momento di presentazione della stessa.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo il credito che emerge può essere utilizzato immediatamente sia in compensazione “orizzontale” mediante la presentazione di un modello F24 o attraverso una richiesta di rimborso.

Più difficoltosa, invece, risulta essere la gestione del credito emergente da una dichiarazione integrativa inviata oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, c.d. “termine lungo”. Infatti, in questo caso, se emerge una maggior credito non richiesto a rimborso si dovrà passare attraverso il quadro “DI – dichiarazione integrativa” del modello REDDITI relativo all’anno in cui è presentata l’integrativa.

In particolare, l’importo indicato nella colonna 4 del quadro DI concorre alla liquidazione dell’imposta, sia essa a credito o a debito, risultante dal citato modello REDDITI.

Sarà, infine, necessario indicare nel relativo rigo della sezione I del quadro RX il risultato di tale liquidazione.

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