Valida la notifica della cartella a indirizzo errato se ricevuta da soggetto addetto alla sede
È da ritenersi regolare, in assenza di querela di falso, la notificazione della cartella di pagamento a una società eseguita presso un indirizzo differente dalla sede legale, quando l’atto sia stato consegnato a persona addetta alla ricezione, dovendosi considerare irrilevante l’erronea stampigliatura del numero civico riportato sul referto di notifica, considerata la natura privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale.
Resta in capo alla società provare che la persona cui è stato consegnato l’atto, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto alcun incarico al riguardo.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18274 del 4 luglio 2025.
La vicenda aveva origine dal ricorso di una società che contestava la legittimità della notificazione di più cartelle di pagamento, eseguite presso un civico diverso da quello della sede legale risultante dal Registro delle imprese.
La Corte tributaria regionale aveva respinto il gravame, ritenendo valida la notifica in quanto l’atto era stato ricevuto da un soggetto incaricato dalla società, e la relata del messo notificatore, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso.
La società ricorrente, nel proporre ricorso per cassazione, aveva denunciato la violazione degli artt. 145 c.p.c., 2700 c.c. e 26 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto regolare una notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla visura camerale.
La Suprema Corte ha però ribadito che, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche si considera validamente eseguita quando la copia dell’atto è consegnata al rappresentante, alla persona incaricata di riceverla o, in mancanza, a un soggetto addetto alla sede, senza che la norma imponga un ordine preferenziale tra tali figure.
In applicazione dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e delle dichiarazioni del pubblico ufficiale, sicché le attestazioni relative alla consegna dell’atto e all’identità del consegnatario sono assistite da fede privilegiata.
La Corte ha inoltre precisato che, in materia di riscossione, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, perfezionandosi con la ricezione del plico da parte del destinatario.
Pertanto, la divergenza nel numero civico o la consegna presso un indirizzo diverso non determinano l’invalidità della notifica, salvo che sia proposta querela di falso avverso le attestazioni del pubblico ufficiale, poiché, in ogni caso, l’eventuale nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., dovendosi ricordare che la notificazione costituisce una condizione di efficacia e non un elemento dell’atto impositivo.