Valido l’accertamento notificato al socio di società di persone estinta
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Presso la Corte di Cassazione si è consolidato un orientamento secondo cui, successivamente all’estinzione di una società di persone, l’atto impositivo emesso nei confronti della stessa può essere notificato a uno dei soci. Infatti:
- analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’ipotesi di morte del debitore, si è in presenza di un fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente;
- lo scopo della citata disciplina è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (in tal senso si richiamano le pronunce 12 ottobre 2018, n. 25487, e 28 dicembre 2017, n. 31037).
Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 10 luglio 2019, n. 26015, depositata lo scorso 15 ottobre. Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno anche sottolineato che il richiamato fenomeno successorio consente di accertare l’imposta nei confronti del solo accomandatario illimitatamente responsabile, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’accomandante (Cass. 11 agosto 2017, n. 20024).