Valorizzazione beni in magazzino: le novità della Legge sulle piccole e medie imprese
L’art. 8 della Legge n. 34/2026 (Legge annuale sulle piccole e media imprese), in vigore dal 7 aprile reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti.
In sintesi, come da dossier ufficiale si prevede:
- l’estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati;
- l’inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione;
- la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d’appoggio.
La disposizione apporta modifiche alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti.
Il comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), novella l’art. 7, comma 1, della Legge richiamata.
Nello specifico, il numero 1) estende l’applicazione della disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti futuri.
Il numero 2) interviene sul comma 1, lettera b-bis) del medesimo articolo, ricomprendendo nell’ambito oggettivo di applicazione delle norme in materia di cartolarizzazione anche le operazioni concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati.
La lettera b), numeri 1) e 2), del comma medesimo modifica il comma 2-octies) del richiamato art. 7.
In particolare, il numero 1) stabilisce che oggetto della destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore possono essere
- i crediti oggetto di cartolarizzazione, nonché, oltre a quelli previsti dalla disciplina vigente,
- anche i beni dal cui impiego o titolarità originano tali crediti,
- ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati.
Inoltre, il numero 2) dispone che la segregazione può essere realizzata mediante cessione a una società veicolo d’appoggio di cui all’art. 7.1, comma 4, anche fuori dai casi previsti dall’art. 7.1, comma 1 (cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari), eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell’operazione e l’accollo del debito nascente dal finanziamento.
È fatta salva, peraltro, l’applicazione dei commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies dell’art. 7.1 in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.
Come da relazione illustrativa, le finalità dell’intervento normativo in esame sono quelle di rispondere alla necessità delle imprese di ottenere canali di finanziamento capaci di massimizzare l’efficienza operativa, mantenendo costi finanziari sostenibili e senza compromettere la titolarità del capitale azionario attraverso la concessione di garanzie o utilità.



