Ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta spettante per l’acquisto di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo (Circolare 31 luglio 1998, n. 197/E). Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota Iva ridotta. In tal caso il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Qualora sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione del veicolo, il venditore non è più in tempo per emettere la nota di credito, ma può chiedere il rimborso – ai sensi dell’art. 30-ter del decreto Iva – entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 69.
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 luglio 2019, n. 230, l’Agenzia aveva invece affrontato l’ipotesi inversa, in cui il contribuente che ha acquistato un veicolo destinato a disabili, usufruendo dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento, si accorga successivamente di non possedere i requisiti richiesti per tale agevolazione. In tal caso, per l’acquirente scatta l’obbligo di regolarizzare la propria posizione, comunicando l’assenza dei presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente (anche attraverso modalità identiche a quelle previste per la presentazione delle istanze di interpello); l’Ufficio recupererà la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto per il trasferimento delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’ acquisto (ai sensi dell’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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