Vendita di fotografie artistiche: se il cedente è diverso dall’autore IVA al 22%
L’aliquota IVA del 10% si applica alle cessioni di fotografie soltanto se e nella misura in cui si tratti di fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto. A tal fine occorre però che la cessione sia posta in essere direttamente dall’autore, dai suoi eredi o legatari: diversamente si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 140 del 22 maggio 2025.
Fattispecie analizzata: la questione nasce dall’istanza di una società attiva nella produzione e vendita di opere fotografiche, che chiedeva se potesse applicare l’aliquota agevolata anche alle fotografie realizzate da artisti propri dipendenti, vendute in esemplari unici o comunque in numero non superiore a trenta, e stampate anche su supporti diversi dalla carta, come vetro, metallo o tessuto.
Il parere dell’Agenzia: la normativa nazionale, in linea con quella europea, prevede l’aliquota ridotta al 10% solo per le fotografie “eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari”, ma la cessione deve essere effettuata dall’autore, dai suoi eredi o legatari.
Non è quindi sufficiente che le opere rispettino i requisiti tecnici e artistici: il soggetto che vende deve essere l’autore o chi ne detiene i diritti per successione, non la società presso la quale l’artista presta la propria opera.
La Legge delega del 2023 (art. 7, Legge n. 111/2023) aveva previsto la possibilità di estendere l’aliquota ridotta anche ad altri soggetti, ma la misura non è stata ancora attuata. Fino a nuove disposizioni, la vendita di fotografie d’arte da parte di soggetti diversi dagli autori, come società o gallerie, resta soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%.




