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Via libera della Camera al decreto “Semplificazioni”

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Con 355 voti a favore, 31 contrari e 11 astenuti, è stato licenziato ieri dalla Camera il testo di conversione in legge del decreto sulle “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), che passa ora al Senato per l’approvazione definitiva.

Ancora novità sulla cessione dei bonus edilizi nel pacchetto di emendamenti votati ieri dall’Aula. Al fine di sbloccare la cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi viene eliminato il vincolo temporale del 1° maggio 2022, fissato dall’art. 57, comma 3 , del D.L. n. 50/2022 (decreto “Aiuti”), a partire dal quale è consentita la cessione facilitata dei crediti, consentendo così alle banche di cedere a imprese e professionisti anche i crediti la cui comunicazione di cessione o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate è avvenuta precedentemente al 1° maggio 2022.

Con un altro emendamento approvato in sede di conversione in legge viene nuovamente modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati, di cui all’art. 25-novies del Codice della Crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come ultimamente modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), per la composizione negoziata della crisi.

In particolare, per l’Agenzia delle Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari dell’anno precedente. In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).
L’emendamento prevede inoltre che le segnalazioni saranno inviate dall’Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.
L’emendamento contiene anche una modifica dei termini di vigenza della disposizione, non più applicabile in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022, ma dal secondo trimestre.

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