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Visto di conformità 730: nuove regole per controlli e recupero delle somme

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Con il Decreto legislativo correttivo “Omnibus”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 177 del 10 giugno 2026, il legislatore è intervenuto anche in materia di visto di conformità sul 730.

Il combinato disposto ex art. 39 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997 e art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, prevede che in ipotesi di apposizione di un visto infedele:

  • coloro che prestano assistenza fiscale sul 730 (Caf e professionisti abilitati) sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata,
  • sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Inoltre, se l’infedeltà del visto non è già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26 citato, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può ricorrere a al ravvedimento pagando la sanzione ridotta e trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente. ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

Una volta ricevuta la comunicazione tuttavia, nei 60 gg successivi è ammesso il pagamento della sanzione ridotta a 2/3.

Detto ciò, l’art. 17 del D.Lgs. Omnibus, con il comma 1 interviene proprio sull’art. 39, comma 1, lettera a), riconoscendo la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, quale struttura deputata anche alla lavorazione delle comunicazioni per il recupero della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta nei confronti del soggetto che ha rilasciato un visto di conformità infedele.

L’intervento prevede, pertanto, che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari e, quindi, la prodromica comunicazione degli esiti ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

  • sia effettuata dalla struttura dell’Agenzia delle Entrate cui compete il controllo formale delle dichiarazioni
  • e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario.

Inoltre, viene previsto che alle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, dell’art. 39, si applica il termine di cui all’art. 25, comma 1, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che reca la disciplina sui termini di notifica delle cartelle di pagamento.

Il comma 2 apporta le medesime modifiche di cui al comma 1 al testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, al fine di allineare alla nuova disciplina di cui al modificato art. 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il corrispondente art. 69 del citato testo unico.

In ultimo, per garantire uniformità di trattamento alle dichiarazioni relative allo stesso anno d’imposta, le nuove disposizioni in parola si applicherebbero a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023.

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