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Web tax, Consiglio Ue alla ricerca di un accordo

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Nell’ambito del Consiglio Ue non è ancora stato raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione di istituire una web tax europea: lo ha sottolineato la Fondazione nazionale commercialisti nell’Informativa periodica del 10 dicembre.

Al riguardo si ricorda che:

  1. a livello nazionale il tributo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), al fine di assoggettare a tassazione le imprese che operano nel digitale. L’aliquota, inizialmente prevista al 6 per cento, nel corso dei lavori parlamentari fu abbassata al 3 per cento. Il prelievo non interesserà comunque le transazioni riconducibili all’e-commerce;
  2. nel maggio scorso il Dipartimento delle Finanze aveva posto in pubblica consultazione un pacchetto di proposte della Commissione Ue sulla tassazione dell’economia digitale: si tratta in particolare delle Proposte di Direttiva COM(2018)147 e COM(2018)148, nonchè della Raccomandazione C(2018) 1650 del 21 marzo 2018. Tra i principali aspetti contenuti in tali provvedimenti, si segnalano:
    1. l’integrazione, nella nozione attuale di “stabile organizzazione”, del concetto di “presenza digitale significativa”;
    2. la previsione dei seguenti requisiti per la configurazione di una “presenza digitale significativa”:
      • proporzione delle entrate complessivamente ottenute nel periodo d’imposta derivanti dalla fornitura di servizi digitali a fruitori collocati nello Stato membro superiore a 7 milioni di euro, oppure
      • numero di utenti di uno o più dei servizi digitali collocati nello Stato membro considerato superiore a 100mila, oppure
      • numero di contratti per la fornitura di servizi digitali conclusi nel periodo d’imposta da utenti collocati nello Stato membro considerato superiore a 3mila;
    3. l’introduzione di un’imposta sui ricavi generati dalla prestazione delle seguenti tipologie di servizi digitali:
      • spazi pubblicitari resi disponibili su di una piattaforma digitale indirizzata agli utenti della medesima;
      • le piattaforme digitali “multi-sided”, che consentono agli utenti di trovare altri utenti ed interagire con gli stessi, e che possono facilitare la fornitura di beni e servizi direttamente tra gli stessi utenti;
      • la vendita di dati grezzi (“raw data”), cioè informazioni che sono state raccolte ma non ulteriormente elaborate;
    4. l’esatta delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme: si prevede infatti che vi siano assoggettate le società con ricavi totali superiori a 750 milioni di euro a livello mondiale e 50 milioni di ricavi dai servizi digitali nell’Unione europea. Qualora una società faccia parte di un gruppo consolidato, le soglie si applicano a quest’ultimo;
    5. la previsione di un’aliquota standard del 3 per cento che si applica ai ricavi lordi generati da tutti i servizi oggetto dei provvedimenti, ma al netto dell’Iva e di altre imposte analoghe.

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