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5xmille 2022: pubblicato l’elenco permanente delle Onlus accreditate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri l’elenco permanente delle Onlus accreditate al 5 per mille per il 2022. Gli enti ricompresi nell’elenco non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille per l’anno in corso.

Si ricorda che, con il Decreto Direttoriale 22 settembre 2021, n. 488, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.P.C.M. 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille. La nuova modulistica dev’essere utilizzata per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2020.

Il decreto ricorda che sono obbligati alla rendicontazione i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020, vale a dire:

  1. gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  2. nelle more della piena operatività del RUNTS, in via transitoria, i soggetti individuati dall’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 23 luglio 2020:
    • enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
    • associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73.

Si ricorda inoltre che:

  1. i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (art. 16, comma 1, D.P.C.M. 23 luglio 2020) e di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto;
  2. i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000,00 euro hanno altresì l’obbligo di:
    • trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, con esclusione dei giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta;
    • pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice.

5 per mille – elenco permanente ONLUS accreditate per il 2022

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