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Sabatini-ter: chiusi i termini per la presentazione delle domande

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Con la circolare del 23 marzo 2016 n. 26673, il MISE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al D. M.  25 gennaio 2016, recante la disciplina della nuova edizione dell’intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016.  Il beneficio era stato introdotto con il D.L. 69/2013 (decreto del fare) per accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più semplice accesso al credito da parte di microimprese e PMI. Rammentiamo che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuavano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L’agevolazione è diretta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia.  Possono inoltrare la domanda le imprese che alla data di presentazione:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.

Le agevolazioni previste riguardano:

  • un finanziamento bancario in conto interessi di importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro per realizzare investimenti, anche mediante leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali (spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile);
  • un contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
  • una copertura sul finanziamento bancario , tramite il Fondo di Garanzia per le PMI, fino all’ 80%  del suo ammontare.

Sono agevolabili gli investimenti riguardanti:

  • l’acquisto di un impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione di “impianti”, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie;
  • l’acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

La circolare fissava il termine iniziale per la presentazione, da parte delle PMI, delle domande di richiesta dell’agevolazione a partire dal 2 maggio 2016, utilizzando solo ed esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Purtroppo però a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, dallo scorso 3 settembre 2016, non è più possibile presentare domande per l’accesso ai contributi. Lo ha reso noto il MISE con decreto del 2 settembre 2016. Le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto all’eventuale riapertura. Pertanto, da tale data le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili.

Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti

  • dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità,
  • ovvero da possibili rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie,

esse potranno essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l’ordine di presentazione delle richieste all’interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.

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