Agevolazioni “prima casa” anche per il magazzino destinato a pertinenza dell’abitazione di lusso
È possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche per l’acquisto di un bene appartenente alla categoria catastale C/2, destinato a pertinenza di un’abitazione di categoria A/1 (immobili di lusso): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2019, n. 362 .
Il punto 3 della nota II bis della Tariffa , Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986, infatti, stabilisce che le agevolazioni di cui al primo comma dell’art. 1 della medesima Tariffa, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 1, spettano per l’acquisto – anche se con atto separato – delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a).
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Il beneficio fiscale, peraltro, si applica a condizione che l’immobile acquistato sia “effettivamente” e “sostanzialmente” (così si esprime l’Agenzia) destinato ad essere qualificato come pertinenza dell’abitazione principale, ai sensi dell’art. 817 del codice civile, ai sensi del quale “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.