In materia di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 del codice civile – ai sensi del quale i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 febbraio 2020, n. 15188, depositata lo scorso 16 luglio. Per i giudici di legittimità, tale conclusione è confermata:
Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Il secondo e terzo comma del medesimo art. 2193 c.c. precisano inoltre che l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta; sono comunque fatte salve le disposizioni particolari della legge.
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