Le “macchinette cambiamonete” che erogano gettoni (o strumenti equivalenti), utilizzati per il servizio di autolavaggio, sono da considerare distributori automatici o vending machine, sempreché rispettino i requisiti previsti dai Provvedimenti direttoriali 30 giugno 2016, n. 102807, e 30 marzo 2017, n. 61936: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 febbraio 2020, n. 20, in linea con i chiarimenti forniti dalla Risoluzione 21 dicembre 2016, n. 116/E. Di conseguenza, i relativi corrispettivi devono essere memorizzati e trasmessi secondo le modalità disciplinate dai citati provvedimenti e dalle relative specifiche tecniche (si vedano da ultimo le “SPECIFICHE TECNICHE DELLE VENDING MACHINE FASE “TRANSITORIA” Versione 6.0 – Marzo 2018”).
L’Agenzia ha inoltre specificato che, anche laddove si sia in presenza di più tipologie di operazioni effettuate congiuntamente e tutte riconducibili all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cessioni di benzina e gasolio ed erogazioni da distributori automatici), non è ammesso l’invio unitario con un unico flusso di dati.
Si ricorda infine che in materia di documentazione delle cessioni di carburante si applicano le seguenti disposizioni:
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