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Anche le Onlus tenute a versare il contributo unificato

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Le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce del citato art. 10 del D.P.R. 115/2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 5 marzo 2020, n. 23880, depositata lo scorso 29 ottobre (in tal senso si richiamano anche Cass. nn. 6434/2019, 14332/2018, 27331/16 e 21522/13).

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l’obbligo di pagamento del contributo unificato dipende dalla ricorrenza di una serie di fattori. In particolare:

  1. innanzitutto, in materia rileva l’art. 9 del D.P.R. 115/2002, che prescrive in via generale quando è dovuto il contributo unificato;
  2. in secondo luogo, occorre verificare se nel caso concreto si rientri o meno nelle esenzioni disposte dal richiamato art. 10 (riconosciute per particolari tipi di procedimenti);
  3. è inoltre necessario verificare l’assenza di “prenotazione a debito” ai sensi del successivo art. 11 del medesimo Testo Unico delle spese di giustizia;
  4. in tale contesto – hanno sottolineato gli Ermellini – rilevano anche eventuali situazioni soggettive, come quelle legate alla posizione della parte, con riferimento ad esempio al suo reddito.

Si ricorda che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) non prevede più la qualifica delle Onlus, bensì quella di Ente del Terzo Settore (ETS), peraltro riservata agli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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