L’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel disciplinare l’irregolare assolvimento dell’Iva che si verifica quando l’operazione doveva essere assoggettata a reverse charge ma è stata oggetto di applicazione dell’imposta in via ordinaria, distingue l’ipotesi in cui detta irregolarità sia determinata:
Ora, con la risposta all’istanza di interpello 20 maggio 2019, n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Con la risposta all’istanza di interpello 20 maggio 2019, n. 145, inoltre, è stata confermata la possibilità di accedere alla definizione agevolata del Pvc da parte di una società cui sia stato contestato di essere destinataria di fatture di vendita concernenti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo del reverse charge nell’ambito di una frode Iva (e quindi di aver maturato un notevole credito Iva).
In particolare, in tal caso occorre versare integralmente quanto contestato dal Fisco, cioè l’Iva illegittimamente detratta.
La materia è disciplinata:
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