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Anche l’omessa applicazione del reverse charge rientra nella definizione agevolata del PVC

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L’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel disciplinare l’irregolare assolvimento dell’Iva che si verifica quando l’operazione doveva essere assoggettata a reverse charge ma è stata oggetto di applicazione dell’imposta in via ordinaria, distingue l’ipotesi in cui detta irregolarità sia determinata:

  1. da un errore ma l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell’avvenuta registrazione, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza (primo periodo del medesimo comma 9-bis.1);
  2. da una finalità di evasione o frode di cui sia provata la consapevolezza del cessionario o committente (terzo periodo del comma 9-bis.1).

Ora, con la risposta all’istanza di interpello 20 maggio 2019, n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. nel primo caso, la violazione potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali, di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  2. nel secondo caso, cioè relativamente alla violazione sanzionata ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis.1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, si rientra nell’ambito applicativo della definizione agevolata del Pvc, di cui all’art. 1 del medesimo D.L. n. 119/2018.

Con la risposta all’istanza di interpello 20 maggio 2019, n. 145, inoltre, è stata confermata la possibilità di accedere alla definizione agevolata del Pvc da parte di una società cui sia stato contestato di essere destinataria di fatture di vendita concernenti operazioni erroneamente assoggettate al regime ordinario in luogo del reverse charge nell’ambito di una frode Iva (e quindi di aver maturato un notevole credito Iva).

In particolare, in tal caso occorre versare integralmente quanto contestato dal Fisco, cioè l’Iva illegittimamente detratta.

La materia è disciplinata:

  1. dal richiamato art. 1 del D.L. n. 119/2018;
  2. dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2019, n. 17776;
  3. dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 9 aprile 2019, n. 7/E.

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