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Applicabili anche alle istanze di cancellazione i divieti previsti in presenza di procedimenti penali

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L’art. 38 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede il divieto di trasferimento dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione; per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la regola si applica anche in presenza di una istanza di cancellazione (Pronto Ordini 30 aprile 2019, n. 200/2018).

Tale conclusione trova una conferma nell’art. 50, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 139/2005, ai sensi del quale “Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione (…)”: nella situazione descritta, quindi, l’apertura di un procedimento disciplinare è obbligatoria.

Per il Cndcec, in conclusione, “Ammettere la cancellazione in pendenza di procedimento penale comporterebbe la sottrazione dell’iscritto all’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare nei suoi confronti richiesto dall’ordinamento professionale attualmente vigente”.

Al riguardo si segnala che – con riferimento al vecchio ordinamento forense – le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dichiararono manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare in relazione agli articoli 3, comma 1, e 13, comma 1, della Costituzione (sentenza 17 settembre 2004, n. 18771).

Per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la tesi avanzata dai giudici di legittimità si ritiene applicabile anche alle ipotesi di divieto di trasferimento/cancellazione in pendenza di procedimento penale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 139/2005. Con il medesimo Pronto Ordini è stato inoltre sottolineato che qualora l’iscritto sia sottoposto a giudizio penale, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a segnalare detta circostanza al Consiglio di Disciplina, il quale a sua volta dovrà disporre l’apertura di un procedimento disciplinare.

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