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Autovetture aziendali: quando è possibile dimostrare l’utilizzo esclusivo

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Con la Risposta ad interpello n. 553/E l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema sulla fiscalità delle autovetture aziendali, fornendo importanti chiarimenti sulle modalità per dimostrare l’utilizzo esclusivo aziendale dell’autovettura, necessario per garantire l’integrale deducibilità per l’impresa ai fini IRES e IRAP.

Come noto, sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa i costi relativi ai veicoli:

  • adibiti ad uso pubblico: secondo quanto precisato dalla C.M. n. 48/E del 1998, al par. 2.1.2.1 “la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione” (come, ad esempio, nel caso dei taxi o per il noleggio con conducente);
  • strumentali per natura: ossia i veicoli non nominati dall’art. 164 del TUIR (ad esempio, autotreni, autocarri);
  • strumentali per destinazione esclusiva di cui al comma 1, lett. a) del TUIR.

Delle tre, la fattispecie che comporta i maggiori dubbi operativi è senz’altro la terza, oggetto infatti della Risposta ad interpello in argomento.

Secondo un costante orientamento di prassi (circolare A.d.E. 1/E/2007C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/EC.M. 13 febbraio 1997, n. 37/E) devono essere considerati “strumentali per destinazione” solo gli autoveicoli “senza i quali l’attività non potrebbe essere esercitata”. È onere del contribuente, pertanto, dimostrare l’essenzialità degli automezzi per lo svolgimento dell’attività svolta e, quindi, la loro strumentalità allo svolgimento della prestazione resa.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’utilizzo esclusivo dell’autovettura da parte della società istante, attiva nel settore della sorveglianza privata, può ritenersi soddisfatto in quanto:

  • le autovetture utilizzate devono essere, per legge, dotate di particolari dotazioni,
  • irremovibili e non mascherabili;
  • con l’impossibilità in concreto di utilizzarle per scopi estranei a quelli aziendali.

Altro elemento di controllo viene poi ravvisato nel fatto che alla fine di ogni turno di servizio l’utilizzatore del mezzo aziendale deve compilare un’apposita scheda sulla quale è riportato il chilometraggio dell’autovettura ad inizio servizio e a fine servizio permettendo ai manager aziendali di verificare se l’utilizzo della autovettura corrisponde allo specifico servizio cui era destinata.

Tenuto conto che, in assenza degli autoveicoli in argomento l’attività di servizi della società non potrebbe essere esercitata, nonché dell’impossibilità di un utilizzo privato degli stessi l’Agenzia conferma quindi la possibilità di godere della deducibilità integrale dei relativi costi.

Interpello n. 553 del 7 novembre 2022

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