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Avviamento: iscrizione in bilancio se acquisito a titolo oneroso

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L’avviamento può essere generato internamente ovvero essere acquisito a titolo oneroso in seguito all’acquisto di un’azienda o di un ramo.

Nessuna novità, quindi, sotto questo profilo nel nuovo OIC 24, che, al paragrafo 54 riproduce un concetto fino ad oggi “acquisito” e cioè che per poter iscrivere tale componente tra le immobilizzazioni immateriali occorre che vi sia un corrispettivo. Più specificamente, ai fini dell’iscrizione di tale posta in bilancio e del suo trattamento contabile, “l’avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco”.

Fin da subito viene pertanto anticipato un concetto già presente nella vecchia versione del principio contabile, ossia l’impossibilità di capitalizzare tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento generato internamente.

Oltre a ciò, il nuovo paragrafo 55 dettaglia le condizioni per l’iscrizione dell’avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, segnatamente:

  • l’acquisizione a titolo oneroso (compresi i casi di conferimento, fusione o scissione);
  • la presenza di un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
  • l’incorporazione di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri;
  • il rispetto del principio della recuperabilità del relativo costo.

Le novità assumono invece rilievo, come da più parti evidenziato, con specifico riferimento al trattamento contabile e al conseguente processo di ammortamento. La norma di riferimento è il comma 6 dell’articolo 2426 cod. civ. secondo cui “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”.

Rispetto al passato, si osserva un cambiamento sicuramente sul piano concettuale, in quanto il criterio guida per la ripartizione nel tempo di tale componente diventa la vita utile e non più l’arco temporale di 5 anni.

Sotto questo profilo, l’OIC 24 fornisce alcuni riferimenti di massima da utilizzare ai fini della stima della vita utile, quali:

  • il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;
  • il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (c.d. payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
  • la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale.

La durata “standard entra poi in gioco in via residuale in tutti i casi (eccezionali) in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile dell’avviamento, che a quel punto può quindi essere ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Diversamente, le vecchie versioni del comma 6 dell’articolo 2426 e dell’OIC 24 consentivano l’ammortamento sistematico in un periodo superiore a cinque anni solo al ricorrere di specifiche ragioni – da illustrare espressamente nella nota integrativa – ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell’impresa cui l’avviamento si riferiva; circostanze che da oggi molto probabilmente entreranno in gioco per giustificare le ragioni che possono determinare una stima della vita utile dell’avviamento superiore a dieci anni.

Sulla durata massima non si ravvisano novità in quanto la vita utile dell’avviamento (in precedenza il periodo massimo entro cui effettuare l’ammortamento) non può superare i 20 anni.

Quanto, infine, alla quantificazione del valore, il nuovo OIC 24 non contiene innovazioni: come in passato, il valore dell’avviamento va determinato per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda o ramo d’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.

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