Avvisi di accertamento e delega di firma
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. 600/73 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di tale delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (in questo senso si richiama Cass. 19 aprile 2019, n. 11013). Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 20 novembre 2020, n. 19473, depositata lo scorso 8 luglio.
Per i giudici di legittimità, infatti, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e a tutela del contribuente, ciò che rileva è che l’atto impositivo sia affidato a un funzionario che rivesta la qualifica richiesta (l’appartenenza alla terza area, cioè alla ex carriera direttiva), a garanzia del livello di professionalità ritenuto adeguato all’incidenza dell’atto. L’indicazione nominativa, tra i funzionari necessariamente in possesso di quelle qualifiche normativamente fissate, riflette una disposizione organizzativa interna, anche mediante ordini di servizio, demandata alla responsabilità del titolare, che le valuta in base alle esigenze di funzionalità dell’Ufficio, alla data della emissione dell’atto, oltre che alla momentanea consistenza dell’organico.
È stato inoltre affermato che il possesso della necessaria qualifica da parte del funzionario, al momento della sottoscrizione dell’atto, potrà essere verificata dal destinatario.