Blocco compensazioni in F24: nessuna sospensione in base al codice antimafia
La sospensione dei “ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione” a cui si riferisce il comma 49-quinquies, art. 37 D.L. n. 223/2006, nulla ha a che vedere con la sospensione della procedura esecutiva di cui al codice antimafia.
Ciò non comporta alcuna “deroga” al blocco delle compensazioni in F24 stabilito dallo stesso art. 37 in presenza di ruoli scaduti, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, ecc., oltre 100.000 euro.
Il blocco dunque rimarrà in essere anche post sequestro dei beni aziendali “con finalità di confisca sino a concorrenza del danno accertato”.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 172/2025.
L’istante, amministratore giudiziario, riteneva che trattandosi di sequestro ex art. 321, comma 2 , c.p.p. e che i debiti tributari sono precedenti al sequestro dunque al momento inesigibili in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia):
- questi sono da considerare non scaduti ovvero sono da considerare sospesi ex comma 49-quinquies dell’art. 37, D.L. 223/2006 e
- quindi deve essere consentita la compensazione “orizzontale” anche in presenza di debiti (inesigibili) pregressi superiori ad € 100.000,00.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto previsto per gli artt. 50 e 55 del codice delle leggi antimafia – che fanno specifico riferimento alle “procedure esecutive” – la sospensione di cui all’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 riguarda “i ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione”, in seguito alla chiusura della fase di accertamento svolta dall’Agenzia delle Entrate.
Il ruolo, dunque, precede ed è presupposto alla formazione del titolo esecutivo, la cartella di pagamento, ma non è atto della procedura esecutiva.
Pertanto, la sospensione dei “ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione” a cui si riferisce il comma 49-quinquies nulla ha a che vedere con la sospensione della procedura esecutiva di cui al codice antimafia e non comporta alcuna “deroga” al blocco delle compensazioni di cui al D.L. n. 223/2006.
Deroga invece ammessa in ipotesi di sospensione giudiziale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure di sospensione amministrativa di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 (vedi circolare n. 16/2024).
Ne deriva che, nella fattispecie oggetto di interpello, la presenza di ruoli o carichi affidati all’agente della riscossione – anche qualora fossero insuscettibili di esecuzione forzata perché sospesa per effetto del sequestro – preclude, in ogni caso, la compensazione dei debiti dovuti dall’istante con riferimento ai periodi di imposta ante sequestro con crediti maturati sia prima che dopo l’applicazione della misura cautelare.