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Bonus acqua potabile

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L’art. 1, commi 1087 e 1089 , della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha istituito un credito d’imposta del 50 per cento a favore di chi acquista ed installa sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda, diminuendo il consumo di contenitori di plastica: si tratta in particolare di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Ora, in attuazione di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale n. 153000 del 16 giugno 2021 che stabilisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, dunque, a febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. possono usufruire dell’agevolazione in esame le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  2. l’investimento dev’essere documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito;
  3. i privati e in genere i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il versamento tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Tuttavia, il provvedimento specifica che per le spese sostenute fino al 15 giugno 2021, sono comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati in qualunque modo, e la fattura può essere integrata, così come il documento commerciale attestante la spesa. A tal fine occorre annotare sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
  4. il bonus sarà fruibile – successivamente alla presentazione della comunicazione – in compensazione con l’F24 oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del credito d’imposta;
  5. come detto, il bonus è riconosciuto nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di:
    – 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche;
    – 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

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