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Bonus edili: situazioni particolari

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Analizziamo alcuni aspetti particolari che i colleghi possono trovarsi ad affrontare nella gestione dei bonus edili.

Sconto in fattura – Capita spesso di commettere degli errori nella fattura emessa con applicazione dello sconto ex art. 121 D.L. n. 34/2020 . Il Provvedimento 3 febbraio 2022, n. 35873 , punto 3.1, dispone che l’importo dello sconto praticato dal fornitore “non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121”.

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato i casi di errore commessi nell’emissione della fattura.

Nel caso di fattura che indichi uno sconto sul corrispettivo, che non è effettiva intenzione applicare, l’Interpello n. 581/2022  ha chiarito che

  • non va emessa nota di credito a storno (non si ricorre in un errore di imponibile o dell’IVA, infatti);
  • dovendosi procedere ad integrare la fattura originaria con un documento extra fiscale, che documenti il mancato pagamento attraverso lo sconto (e rilevi l’eventuale importo ancora da saltare).

Momento del pagamento – In presenza di sconto in fattura, l’importo della stessa si presume pagato:

  • al momento dell’emissione della fattura in presenza di superbonus 110% (lo sconto annulla il movimento finanziario);
  • al momento del pagamento del residuo debito (al netto dello sconto): in caso contrario.

Ove sia stata emessa una fattura nel 2023 con “sconto integrale” in quanto si riteneva spettante la detrazione 110%, mentre la detrazione risultava spettare nella misura del 90%:

  • la rettifica dello sconto con un documento separato extra-fiscale nel corso del medesimo anno consente di beneficiare della detrazione al 90% sull’intero importo dei lavori indicati in fattura ove il rimanente 10% venga pagato nel 2023;
  • ove, al contrario, detta differenza fosse pagata solo nel 2024, l’intero importo dei lavori indicati in fattura darebbe diritto al superbonus nella misura del 70% (il 2024 è l’anno in cui l’intera fattura si presume pagata).

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