L’art. 1, comma 28 , lettera i), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha modificato l’art. 119, comma 13-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevedendo che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento:
In attuazione della norma richiamata, il Ministero della Transizione ecologica ha emanato il D.M. 14 febbraio 2022, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 63 del 16 marzo 2022) che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, relativamente alle detrazioni fiscali per gli edifici.
Il provvedimento si applica:
Per gli interventi di cui all’Allegato A sono detraibili gli oneri per:
Per gli interventi non ricompresi nell’allegato A , l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni (e dalle Province autonome) o i listini delle Camere di Commercio, competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
I costi massimi di cui all’allegato A dovranno essere aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno.
Previsto infine che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A del decreto in commento.
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