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Bonus edilizi, costi massimi con aggiornamento annuale: in Gazzetta il decreto del MITE

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L’art. 1, comma 28 , lettera i), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha modificato l’art. 119, comma 13-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevedendo che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento:

  1. ai prezzari individuati con apposito decreto;
  2. ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione ecologica.

In attuazione della norma richiamata, il Ministero della Transizione ecologica ha emanato il D.M. 14 febbraio 2022, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 63 del 16 marzo 2022) che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, relativamente alle detrazioni fiscali per gli edifici.

Il provvedimento si applica:

  • alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A dello stesso decreto per la realizzazione degli interventi di all’art. 121, comma 2 , del D.L. n. 34/2020 ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione, sia di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
  • agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, se necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del decreto).

Per gli interventi di cui all’Allegato A sono detraibili gli oneri per:

  1. le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi;
  2. la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE);
  3. l’asseverazione.

Per gli interventi non ricompresi nell’allegato A , l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni (e dalle Province autonome) o i listini delle Camere di Commercio, competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

I costi massimi di cui all’allegato A dovranno essere aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno.

Previsto infine che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A del decreto in commento.

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