Nell’ambito della disciplina relativa alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir dispone che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Al riguardo, con la Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. A tal fine:
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 20 settembre 2021, n. 612, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che:
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