Con la Risposta all’istanza di interpello 29 settembre 2020, n. 418, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono infatti considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
In altre parole, il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile. Nel caso esaminato, in particolare, considerato che l’immobile interessato dagli interventi è situato al termine di una strada privata – circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico – si ritiene che l’intervento da effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
L’Agenzia ricorda infine che l’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato art. 1 , commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione: a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione (il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847/2020 ne ha definito le modalità attuative).
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