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Bonus facciate per interventi parziali su una porzione della facciata

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Il bonus facciate spetta anche per gli interventi parziali, finalizzati a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata, non occorrendo che l’intervento interessi l’intera facciata visibile dell’edificio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 21 dicembre 2021, n. 838.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  • il bonus facciate non spetta in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche di pregio, a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti (Risposta 17 settembre 2021, n. 606 );
  • l’incentivo fiscale in esame non è applicabile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono infatti considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In altre parole, il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile (Risposta 29 settembre 2020, n. 418 );
  • rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Sono invece esclusi i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” rispetto all’intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Non rientrano neppure le spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata (Risposta 6 ottobre 2021, n. 673 ).

Lo scorso 5 dicembre 2021, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento (“Check list – Bonus facciate”) che fornisce una guida utile per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto.

Si ricorda al riguardo che il recente decreto “anti-frodi” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus – tra cui il “Bonus facciate” – l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Risposta all’interpello n. 838 del 21 dicembre 2021

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