Per poter usufruire del “bonus mobili” (cioè la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici), l’acquisto deve risultare collegato ad interventi sull’abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, oppure deve trattarsi di beni destinati a pertinenze dell’immobile da arredare, anche se accatastate autonomamente.
Il beneficio, in esame, inoltre, spetta anche per le parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di manutenzione, anche ordinaria, semprechè i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle sole parti comuni: tale principio, già espresso con la Circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2), è stato ora ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello 19 febbraio 2019, n. 62 .
Nel documento in esame è stato inoltre sottolineato che:
Si ricorda che il bonus mobili – introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90– è applicabile, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, semprechè siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
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