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Brexit: gli aspetti fiscali e doganali degli scambi con l’Irlanda del Nord

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Dal 1° gennaio 2021 l’Irlanda del Nord rimane soggetta alla normativa Ue sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. La direttiva comunitaria 20 novembre 2020, n. 2020/1756 (che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE) prevede infatti che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa Iva, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).

Le regole introdotte dalla richiamata Direttiva n. 2020/1756 non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di Iva.

Lo ha ricordato il Mef – Dipartimento delle Finanze – con un Comunicato Stampa del 15 gennaio 2021. Il Ministero ha altresì segnalato che gli aggiornamenti sull’accordo siglato tra Regno Unito e Unione Europea, finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit, possono essere consultati sul sito della Commissione europea: al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.

La Commissione Europea ha inoltre predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale. La documentazione è consultabile sul sito della Commissione al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en.

Si ricorda, infine, che con la Risposta all’istanza di interpello 4 gennaio 2021, n. 1, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che:

  1. la disciplina del plafond Iva si applica anche con riferimento alle società con sede legale nel Regno Unito, identificate direttamente ai fini Iva in Italia, che qui operino quali agenti senza rappresentanza (sempreché mantengano la qualifica di esportatori abituali);
  2. l’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea del 18 ottobre 2019 ha stabilito che, dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea. Tale accordo regola la Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. In questo periodo la normativa e le procedure Ue in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci mantengono la propria vigenza nel Regno Unito;
  3. ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, “Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

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