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Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri

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La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25995, 10 aprile 2013, n. 8704). Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25 maggio 2021, n. 1033, depositata lo scorso 14 gennaio.

Si ricorda che per i giudici di legittimità:

  1. in materia di esecuzione esattoriale, qualora il destinatario di una cartella di pagamento contesti esclusivamente l’omessa notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 10 marzo 2021, n. 6616, 13 maggio 2014, n. 10326, 26 giugno 2020, n. 12883, 15 settembre 2017, n. 21533);
  2. in materia di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5 , del D.Lgs. 261/1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura e in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa (Cass. nn. 15347/15, 21251/2017 e 24730/2020);
  3. in materia di impugnazione della cartella esattoriale, le questioni concernenti la validità o la tempestività della notificazione della cartella non costituiscono vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio (Cass. n. 10019/2018). La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale però, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe unicamente l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto se non vuole rispondere all’esito della lite.

 

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