La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25995, 10 aprile 2013, n. 8704). Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25 maggio 2021, n. 1033, depositata lo scorso 14 gennaio.
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