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CCIAA e nomina d’ufficio del revisore

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In questi giorni assistiamo alla diffusione di comunicazioni da parte delle CCIAA  che rendono noto l’avvio del procedimento di segnalazione del Conservatore al Tribunale ai sensi dell’art. 2477 c.c. per la nomina d’ufficio dell’organo di controllo o del revisore.

Come noto l’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative, quando ricorrono i requisiti sopra riportati, devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto a tali disposizioni entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. La nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. dispone che se l’assemblea non vi provvede, alla nomina provvede il Tribunale su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

Il sistema camerale, per il tramite di Infocamere Scpa, dall’elaborazione dei dati dei bilanci depositati dalle società relativi agli esercizi 2021 e 2022, ha estrapolato gli elenchi delle posizioni che superano i parametri di cui alla lettera c) e che risultano prive dell’organo di controllo o del revisore. L’Ufficio Camerale invierà puntuali comunicazioni alle imprese che risultano inadempimenti con l’invito a provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e a richiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel termine assegnato.

Molti Ordini, quindi, stanno procedendo a sottoporre al competente Tribunale un elenco di iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che siano anche Revisori Legali, disponibili a essere nominati sindaco o revisore legale dei conti nelle società prive di tali organi.

L’Ordine provvederà poi a inoltrare al competente Tribunale l’elenco degli iscritti predisposto tenendo conto delle comunicazioni ricevute.

Si sottolinea come la manifestazione di disponibilità a essere nominati sindaci o revisori legali dei conti non determini un conseguente onere di accettazione dell’incarico, dovendo il nominato valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalle norme di Legge e dai principi e dalle prassi emanate con riferimento al corretto svolgimento degli incarichi di sindaco e revisore di società.

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