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Cessione credito e limitazione responsabilità solidale del cessionario: indici di diligenza

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La responsabilità solidale del cessionario di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura non opera, nel caso di non spettanza della detrazione da cui è derivato il credito, se il cessionario ha provveduto all’acquisto usando la diligenza dovuta in ragione delle sue caratteristiche soggettive e delle eventuali disposizioni normative speciali e regolamentari cui risulta sottoposto.

L’Agenzia delle Entrate (C.M. nn. 33 e 23/2022 ) ha fornito chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Gli indicatori a “carattere meramente esemplificativo” individuati dalla prassi sono:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari dei bonus edilizi;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Quanto sopra non si estende agli acquisti perfezionati ante 12 novembre 2021 (ossia prima del c.d. “decreto Antifrodi”) per detrazioni diverse dal superbonus. Si evidenzia altresì che i commi da 6-bis a 6-quater dell’art. 121, introdotti dal D.L. n. 11/2023 , circoscrivono il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

La norma stabilisce che, ferma l’ipotesi di dolo e fermo altresì il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l’astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. n. 231 del 2007 ), il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari, in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):

  • che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
  • che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

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