Commercialisti e locazioni brevi
Dal 2026 cambia radicalmente la disciplina fiscale delle locazioni brevi. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto modificato la presunzione legale assoluta di attività d’impresa nel caso in cui un soggetto destini tre (in precedenza era cinque) o più appartamenti alla locazione breve, anche se le unità sono gestite personalmente e senza l’intervento di agenzie o intermediari.
In questi casi, il contribuente è obbligato ad aprire partita IVA e ad adottare un codice ATECO riconducibile ai “Servizi di alloggio”, con applicazione del regime IVA, imposte dirette e adempimenti tipici dell’impresa.
La novità solleva però un problema rilevante per i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: l’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 139/2005 prevede infatti l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’attività d’impresa in nome proprio, anche se svolta in modo non prevalente o non abituale.
In pratica, il commercialista che destina tre o più immobili alla locazione brevi non potrà mantenere l’iscrizione all’Albo, dovendo scegliere tra l’attività professionale e quella imprenditoriale. Chi intende proseguire con tali locazioni dovrà quindi valutare alternative gestionali o familiari idonee ad evitare la configurazione di impresa.
Nessun problema, invece, nel caso in cui gli immobili destinati alla locazione breve siano uno o due. Nulla vieta, infatti, al professionista titolare di partita IVA di gestire come “privato” i proventi della seconda casa.