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Confedilizia: “Emergenza Covid, anche i proprietari hanno subìto danni”

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“Sono tanti i soggetti che hanno ottenuto ristoro per alleviare gli effetti della pandemia. Ci piacerebbe che i proprietari di immobili non venissero dimenticati, perché tra di loro ci sono tante famiglie che hanno negli affitti una forma di reddito che con l’emergenza Covid è venuta meno”: lo ha affermato il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, nel corso della XXX edizione del Coordinamento legali di Confedilizia.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 78 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, attualmente all’esame del Parlamento, la seconda rata dell’Imu non è dovuta per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze;
  • gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per effetto del successivo art. 79 , il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto – nella misura del 65% – per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

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