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Contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi

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È stato pubblicato ieri il provvedimento direttoriale con il quale l’Agenzia delle Entrate – in attuazione dell’art. 59 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) – ha approvato le regole per accedere al contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti che svolgono la propria attività nei centri storici dei Comuni in cui si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti.

In particolare:

  1. l’istanza può essere presentata – in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate – da oggi, 9 settembre, e fino all’8 novembre 2021;
  2. a tal fine è possibile delegare un intermediario;
  3. il contributo è previsto nella misura massima di 150mila euro;
  4. possono accedervi le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di Comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti;
  5. il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
  6. l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019;
  7. tale percentuale è stabilita nelle seguenti misure:
    – 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro;
    – 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un 1 di euro;
    – 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  8. il contributo spetta comunque per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  9. il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente.

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