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Contributi dedotti in anni precedenti: Tassazione separata o ordinaria

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In ipotesi di rimborso di contributi previdenziali dedotti dal reddito complessivo in anni precedenti, il contribuente, dottore commercialista, può in alternativa alla tassazione separata ex art.17 del D.P.R. n. 917/86, TUIR, optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella del quadro RM.

I rimborsi andranno comunque indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Le somme in questione, concorrendo al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non rilevano ai fini dell’applicazione della ”flat tax incrementale” (il riferimento è al raffronto redditi triennio 2020-2022 e il 2023).

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 86/2024 .

La questione analizzata riguarda un iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti che ha ricevuto dalla stessa cassa, un rimborso di oneri previdenziali pagati in periodo di doppia contribuzione INPS e CNPADC, in quanto non utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione. 

Da qui ha chiesto lumi sulla corretta tassazione: del rimborso dei contributi previdenziali dedotti dal reddito complessivo in anni precedenti; del rimborso per la parte pari alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi e quelli dedotti ossia che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente.

Ebbene, per quanto riguarda il rimborso 2023 per la parte relativa ai contributi oggetto di deduzione negli anni precedenti, il contribuente, dottore commercialista, può in alternativa alla tassazione separata ex art. 17 del D.P.R. n. 917/86, TUIR, optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella del quadro RM.

I rimborsi andranno comunque indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti.

Per quanto riguarda invece le somme restituite nel 2023 dalla Cassa e corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite all’Istante nel 2023, queste non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi del citato art. 17, comma 1 , lettera n-­bis).

Tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall’art. 6 del TUIR e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

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