Contributi erogati da Ente pubblico. Niente Iva se non c’è un corrispettivo
I contributi erogati per il tramite di soggetti attuatori da un Ente pubblico sotto forma di servizi innovativi finanziati nel PNRR non sono riconducibili nell’ambito di applicazione dell’Iva in quanto carenti del presupposto oggettivo, di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui il finanziamento pubblico copra totalmente il costo di tali servizi.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 131/2024 .
Considerato che l’erogazione dell’aiuto di Stato al Soggetto Attuatore è esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, l’Istante ha fatto presente la necessità di definire il trattamento Iva da applicare ai servizi erogati dallo stesso “attuatore”, proponendo le seguenti soluzioni:
- «nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra solo una parte del servizio, applicare l’Iva alla quota del corrispettivo rimasta a carico del soggetto beneficiario;
- nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra totalmente il costo del servizio, escludere la prestazione dal campo di applicazione dell’Iva in quanto resa non a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto IVA;
- in alternativa, applicare in ogni caso l’Iva al costo complessivo del servizio erogato al lordo della quota del contributo pubblico».
Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate il finanziamento delle attività connesse all’erogazione di servizi ai soggetti beneficiari non è soggetto a Iva né nel rapporto tra l’Ente pubblico e il Soggetto Attuatore in quanto mera erogazione di denaro ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, né nel rapporto tra quest’ultimo e i beneficiari per carenza del presupposto oggettivo.
Pertanto: nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra solo una parte del servizio, il Soggetto Attuatore dovrà ordinariamente applicare l’Iva alla somma versata dal soggetto beneficiario; nell’ipotesi in cui il contributo pubblico copra totalmente il costo del servizio, l’operazione non è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’Iva in quanto carente del presupposto oggettivo, di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972. In tale ultimo caso non ci sarebbe alcun corrispettivo.