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Controlli di inizio anno: volumi d’affari e periodicità liquidazioni Iva

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L’ammontare del volume d’affari rappresenta il parametro che incidere sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

In merito alle periodicità delle liquidazioni iva, occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata. In questo caso però il paramentro di riferimento è costituito dall’ammontare del volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Come regola base, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998, il calcolo dell’Iva “a credito” o “a debito” nei confronti dell’Erario deve essere effettuato con cadenza mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In questo caso, quindi, le liquidazioni periodiche hanno cadenza mensile.

Ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 542/1999 possono, però, eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:

  • 400.000 euro, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero
  • 700.000 euro, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività (ovverosia cessioni di beni).

Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate (ex articolo 7 D.P.R. 542/1999).

Si ricorda, peraltro, che deve ritenersi un principio di ordine generale quello stabilito dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997, secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”. In caso di superamento della soglia della categoria di appartenenza, la cadenza trimestrale trova applicazione fino al termine del periodo d’imposta, fermo restando il passaggio al regime ordinario nell’anno successivo.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali sono tenuti corrispondere una maggiorazione dell’1% calcolata sul debito Iva di periodo a titolo di interesse per la fruizione della dilazione. Tale ammontare non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Infine, va precisato che alcune categorie di soggetti “speciali”, indipendentemente dal volume d’affari, possono scegliere di effettuare la liquidazione dell’imposta con cadenza trimestrale. Trattasi dei contribuenti individuati al comma 4 dell’articolo 74 del D.P.R. 633/1972, tra cui vi rientrano:

  • gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione;
  • gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo di cui alla L. 298/1974.

Queste categorie “speciali” di contribuenti non devono applicare la maggiorazione dell’1% sui saldi a debito risultanti dalle liquidazioni di periodo.

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