Coronavirus, già in vigore le misure del Governo: gli effetti su imprese, professionisti e lavoratori
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È già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore ieri, il decreto-legge n. 6/2020 – approvato sabato sera dal Consiglio dei Ministri – contenente alcune misure urgenti finalizzate a gestire l’emergenza Coronavirus. Contestualmente sono state emanate – con apposito D.P.C.M. 23 febbraio 2020 – le relative disposizioni attuative, prevedendo – per una durata di 14 giorni – una serie di limitazioni nei seguenti comuni della Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nel Veneto: Vo’.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata;
- in particolare, possono essere adottate anche le seguenti misure:
a. divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui presenti nel comune o nell’area;
b. divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d. sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, salvo le attività formative svolte a distanza;
e. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
f. sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle scuole del sistema nazionale d’istruzione, sia in Italia che all’estero;
g. sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
h. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i. previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio;
j. chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k. chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
l. previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m. limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonchè di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
n. sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o. sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonchè delle attività lavorative degli abitanti di tali comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento del “lavoro agile”; - il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
- la modalità di lavoro agile (di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81) è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali previsti. In tal caso, gli obblighi di informativa di cui all’art. 23 della citata Legge n. 81/2017, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Inail.
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