CPB: le perdite sono compensabili, ma con 2.000 euro di reddito minimo concordato
La compensazione delle perdite ai fini del CPB è regolata dall’art. 16 del Decreto CPB (D.Lgs. n. 13/2024). In particolare, il comma 3 stabilisce che è possibile compensare il reddito d’impresa concordato con le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli artt. 8 e 84 TUIR.
Al riguardo vi era il dubbio circa la possibilità di compensare perdite d’impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d’imposta, derivanti da partecipazioni in società trasparenti, dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI.
Il comma 4 dell’art. 16 del Decreto CPB prevede, tra l’altro, che “Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti (n.d.r. il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro), il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.”
L’Agenzia nella circolare n. 18/E/24 al paragrafo 6.17 conferma che le perdite d’impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d’imposta oggetto di concordato derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH, possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.
Compensazione perdite in presenza di opzione per l’imposta sostitutiva art. 20-bis – Un ulteriore dubbio riguarda la possibile compensazione delle perdite pregresse e di periodo con:
- la parte di reddito concordato che residua dopo la decurtazione dell’ammontare assoggettato a imposta sostitutiva
- o sull’intero importo del reddito concordato, riducendo anche il differenziale da assoggettare ad imposta sostitutiva.
L’art. 20-bis del Decreto CPB prevede che per i periodi d’imposta oggetto del concordato i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16.
L’Agenzia ha chiarito nella circolare n. 18/E/24 al par. 6.18, che il contribuente che decide di optare per l’imposta sostitutiva potrà calcolarla, facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra:
- reddito concordato
- e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta,
a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.