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Credito da integrativa ultrannuale con trattamento differenziato

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Il D.P.R. n. 322/1998, all’art. 2, comma 8 , disciplina i termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore o a sfavore. Il comma 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta.

In particolare, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dichiarazione dei redditi, Irap e 770).

Per le dichiarazioni IVA il riferimento per i termini di accertamento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

ll comma 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/98 regola invece la compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta.

Circa l’utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione integrativa, le indicazioni sono differenti a seconda se trattasi di dichiarazione integrativa “annuale o ultrannuale”.

É riconducibile alla prima ipotesi la dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa “annuale”); in questo caso, il credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24.

Per importi superiori a 5.000,00 euro annui, la compensazione può avvenire solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Non quindi dal giorno successivo all’integrazione “annuale”, come previsto in ipotesi di credito utilizzato in compensazione sotto la citata soglia di 5.000 euro.

Si parla invece di dichiarazione integrativa ultrannuale rispetto a quell’integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa “ultrannuale”). In tale caso, il credito emergente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il credito risultante dall’integrativa ultrannuale, prima di essere utilizzato in compensazione esterna deve:

transitare obbligatoriamente per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è presentata l’integrativa (vedi quadro DI);
il credito concorrerà in prima battuta, alla liquidazione dell’imposta risultante dal dichiarativo come da compilazione quadro DI;
l’eventuale eccedenza può essere successivamente utilizzata in compensazione orizzontale.
Rimangono ferme le regole ordinarie ai fini dell’utilizzo del credito derivante dall’integrativa ultrannuale presentata per la correzione di errori contabili di competenza. In tale caso, il credito, può essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione nella quale si compila il quadro DI del modello Redditi.

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