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Credito d’imposta R&S: in arrivo le lettere di compliance

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L’Agenzia Entrate sta recapitando ai contribuenti delle lettere di compliance relative all’indebito utilizzo del credito d’imposta R&S. Qualora costoro abbiano erroneamente usufruito dell’agevolazione, potranno regolarizzare la loro posizione attraverso una speciale procedura che consente, in relazione al credito R&S:

  • utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021 
  • maturato nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, 

di effettuare il riversamento degli importi indebitamente fruiti, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, commi da 7 a 12, DL 21 ottobre 2021 , n. 146), mediante invio di apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.

Qualora il contribuente abbia erroneamente usufruito dell’agevolazione, potrà regolarizzare la propria posizione attraverso una speciale procedura che consente, in relazione al credito R & S:

  • utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021 
  • e maturato nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, 

di effettuare il riversamento degli importi indebitamente fruiti, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, commi da 7 a 12, DL 21 ottobre 2021, n. 146), mediante invio di apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. 

Il modello di adesione va presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. In particolare: 

  • la procedura di riversamento è riservata ai soggetti che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i solari) e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio (nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta in questione, così come definita dal cd. “Manuale di Frascati” dell’OCSE); 
  • possono accedere alla procedura di regolarizzazione anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno svolto attività di ricerca e sviluppo a favore di soggetti committenti esteri, senza utilizzare strutture e laboratori presenti nel territorio dello Stato (trattasi in particolare dei soggetti che hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato DL n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145); 
  • la procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai contribuenti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento; 
  • l’adesione alla procedura garantisce la non punibilità dei delitti di cui all’articolo 10- quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 
  • la procedura non può essere utilizzata qualora il credito d’imposta sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta; 
  • la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto in unica soluzione, o in tre rate annuali di pari importo. 

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